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Home » Eventi » ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 e 9 GIUGNO 2024

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 e 9 GIUGNO 2024

Dal 8 Giugno 2024 al 9 Giugno 2024

LISTE DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DI N. 20 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA

Manifesto Candidature

Fac-Simile Scheda Elettorale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

COME SI VOTA

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto tracciando un segno X sul contrassegno della lista prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, utilizzando la matita copiativa messa a disposizione al seggio. Se traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo.

Dopo aver votato, l’elettore deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e di restituirla al presidente di seggio.

L’elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze, esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, l’elettore scrive il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.

In caso di:

  • identità di cognome fra i candidati, l’elettore deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

  • candidato con due cognomi, l’elettore può scriverne uno solo, ma qualora vi sia possibilità di confusione tra i candidati, l’elettore deve scrivere entrambi i cognomi.

Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Se l’elettore esprime più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

Nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza.

Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale

A) Componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni europee, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggiAi sensi dell’art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o dell’art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell’ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:
• il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l’ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali) o di altro ambito territoriale (per le elezioni europee);
• gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
• i rappresentanti delle liste di candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione interessata (per le elezioni regionali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee);
• i candidati alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia possono votare, solo per la medesima elezione, in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura, anche se non sono elettori della circoscrizione stessa;
• gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione (per le elezioni regionali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta. Gli stessi militari, owiamente, potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, ai sensi dell’art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.

C) Naviganti (marittimi o aviatori)
Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d’imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano. Gli stessi naviganti potranno votare anche per le elezioni regionali, ai sensi dell’art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:
• l’interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l’intenzione di votare in quel comune;
• il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione (termine da intendersi, per motivi organizzativi, non oltre venerdl 7 giugno), ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
• il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionai i;
• il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i “motivi di imbarco” prescritti dalla norma;
• il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;

• il navigante, all’atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D) Degenti in ospedali e case di cura
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.
Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione {per le elezioni regionali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (termine da intendersi non oltre giovedi 6 giugno). Il sindaco dell’anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, entro le ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione;
• a rilasciare immediatamente all’interessato un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, owiamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell’ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall’art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall’art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

F) Detenuti
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).
Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (termine da intendersi non oltre gioved1 6 giugno), per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore;
2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
• a rilasciare immediatamente all’interessato una attestazione di awenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l’indicazione dell’istituto o altra struttura penitenziaria;
3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto tra uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
Quest’ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione, alle ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.
Ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione (termine da intendersi entro venerdì 7 giugno), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.
Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera 8), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, seelettori della consultazione che si svolge nell’ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.

G) Ammessi al voto domiciliare
In particolare, ai fini dell’ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1 della legge n. 46/2009, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” o “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”, votano, rispettivamente, per le elezioni europee in qualsiasi comune dove abitano; per le elezioni comunali, se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale; per le elezioni regionali, se abitano in un comune della stessa regione.
l sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.
Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, da intendersi entro domenica 2 giugno 2024, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l’elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l’indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell’abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei.

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

Le Società Trenitalia S.p.A., Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l’Amministrazione dell’interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.
I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno
successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni dei giorni 8 e 9 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 30 maggio 2024 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2024; per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali dei giorni 23 e 24 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 14 giugno 2024 e quello di ritorno non oltre il 4 luglio 2024.
Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:
• nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
• nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione;
• gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.
Per gli elettori residenti all’estero, l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.
Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore. Con la Società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

Le Società Trenltalia S.p.A. e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicheranno le agevolazioni tariffa rie anche in favore dei cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in un comune italiano che lvi si rechino a votare per le elezioni comunali.
Inoltre:
A) la Società Trenìtalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2″‘ classe e per il livello di servizio Standard. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie, self service (in sviluppo) ed agenzie di viaggio Trenitalia nonché accedendo ai canali digitali di Trenitalia (app Mobile e sito Trenitalia.com). Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenitalia .com;
B) la Società Italo- Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center “Pronto Italo”, il sito web italotreno.it nonché il portale Agenzie di Viaggio. Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.italotreno.it;
C) la Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2″‘ classe. I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno. Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenord.it

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG – Navigazione Libera del Golfo di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso dì elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa. In particolare tali agevolazioni di viaggio saranno previste rispettivamente nelle seguenti linee marittime:
o Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.: linea Genova-Porto Torres
o Grimaldi Euromed S.p.A: linea Napoli-Cagliari-Palermo e linea CivitavecchiaArbatax-Cagliari;
o Società Navigazione Siciliana S.c.p.A: collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;
o NLG- Navigazione Libera del Golfo S.r.l: linea Termoli-Isole Tremiti.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema dì esazione di tipo “aperto”, agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno; ha inoltre comunicato che le Società non iscritte all’ A.I.S.C.A.T. continueranno comunque a garantire conformità di comportamento nei riguardi degli elettori residenti all’estero. La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.
L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI
La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza. Lo sconto, che può essere utilizzato anche per prenotazioni contenenti più passeggeri, non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale ma è applicabile alla tariffa del biglietto di
andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: o 40€ di sconto su biglietti A/R da e per l’Italia, con tariffa di importo superiore o uguale a 41€ A/R (sono esclusi i voli diretti tra Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e tra Milano-Trieste su cui sono previste agevolazioni legate alla continuità territoriale). L’offerta è valida esclusivamente acquistando online sul sito https://www.itaairways.com
Al momento del check-in e/o dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione. I documenti di viaggio saranno validi da 7 giorni antecedenti la data di consultazione elettorale fino a 7 giorni seguenti la consultazione stessa.

 

VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI A SETTALA

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, che in Italia si svolgeranno l’8 e 9 giugno 2024, i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia – che volessero esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia – devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta entro l’11 marzo 2024.

L’istanza non deve essere presentata dai cittadini dell’Unione che siano stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee e che non abbiano revocato tale iscrizione.
L’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini UE già iscritti determina l’iscrizione d’ufficio nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza.

Per agevolare gli interessati, il Ministero dell’interno ha predisposto un modulo compilabile.
Tale modello, una volta compilato e stampato, dovrà essere completato con la firma autografa e dovrà essere inviato, o consegnato a mano, al sindaco del comune di residenza entro l’11 marzo 2024.

Gli elettori UE, cittadini dei seguenti Stati:
Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP),Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK) – i cui Stati di appartenenza hanno reso disponibile la traduzione della domanda – potranno utilizzare un modello bilingue (italiano e lingua di origine); tutti gli altri avranno comunque a disposizione un modello bilingue in italiano e inglese (IT-EN).

Per compilare il seguente modulo pdf è necessario aprirlo con il programma Adobe Reader versione X o superiore. Nell’eventualità che lo stesso venisse aperto direttamente con il browser potrebbe non essere possibile utilizzarlo; in tal caso sarà necessario, cliccando il tasto destro del mouse sulla pagina (con lo sfondo bianco), scegliere la voce ‘Salva documento con nome’; quindi salvare il modulo pdf nella cartella desiderata ed, infine, aprirlo con Adobe Reader.

Per eventuali problemi tecnici nella compilazione si potrà contattare:
info.optanti@interno.it

Allegati

Modulo “Optanti”

ELECTION OF THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO THE ITALIAN ALLOCATION OF SEATS BY EUROPEAN UNION CITIZENS RESIDING IN ITALY

The European Parliament election will be held from 6th June to 26th June 2024 and E.U. citizens residing in Italy have the right to vote in Italy and to elect Italian candidates to the seats allocated to Italy in the European Parliament. A formal application must be submitted to the mayor of the municipality of residence.
The said application form can be collected at the municipal offices and it is also available on the Internet at: https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2024 once filled in, it must be submitted to the Municipality in person or sent by registered mail not later than 11th March,2024.
If the application is personally handed in, it is not necessary to have your signature attested. If sent by mail, a photocopy of the applicant’s identity card must be attached to the application form (sec. 38 sub. 3 of DPR 28/12/2000 n. 445).
Besides his /her full name, place, and date of birth, the person shall fill in the form and state:
 his/her will to exercise his/her right to vote only in Italy;
 nationality;
 Full address in Italy and in his/her Member State of origin;
 right to vote in the Member State of origin;
 that there is no Court order against him/her that has deprived him/her of the right to vote in his/her Member State of origin.
The municipal offices shall inform as soon as possible the person concerned of the acceptance of his/her application and send him/her the voter’s card stating the address where the polling station is located.

 

VOTE DES RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPEENNE RESIDANT EN ITALIE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES AU PARLEMENT EUROPEEN ATTRIBUES A L’ITALIE

A l’occasion des prochaines élections du Parlement européen qui auront lieu du 6 au 9 Juin 2024, même les ressortissants des pays de l’UE résidant en Italie pourront voter en Italie pour les membres attribués à l’Italie en envoyant un formulaire au Maire de la commune de résidence.
Le formulaire – qui est disponible à la Mairie ou sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur: https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2024 – devra être présenté à la Mairie ou envoyé par lettre recommandée avant le 11 Mars 2024.
Dans le premier cas, le formulaire sera signé devant le fonctionnaire responsable et il n’est pas donc nécessaire l’authentification. Dans le cas d’envoi par lettre recommandée, le formulaire devra être accompagné d’une photocopie non authentifiée d’un document d’identité du signataire (art. 38 alinéa 3 du Décret Présidentiel n°445 du 28/12/2000).
Le signataire qui remplit le formulaire devra indiquer ses données d’identification (nom, prénom, lieu et date de naissance) et déclarer expressément ce qui suit:
 sa volonté d’exercer exclusivement en Italie son droit de vote;
 sa nationalité;
 son adresse dans la commune de résidence et son adresse dans son pays d’origine;
 d’avoir le droit de vote dans son pays d’origine;
 qu’il n’y a aucune mesure judiciaire à sa charge entraînant la perte du droit de vote dans son pays d’origine.
Les bureaux municipaux devront communiquer en temps utile l’issue de cette demande. En cas d’acceptation, le signataire de la demande recevra une carte d’électeur indiquant le bureau de vote où il doit voter.

 

WAHL DER AN ITALIEN ZUGESCHRIEBENEN VERTRETER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, SEITENS DER IN ITALIEN ANSÄSSIGEN UNIONSBÜRGER

Anlässlich der nächsten zwischen dem. 6. Juni und 9. Juni 2024 stattfindenden Wahl zum Europäischen Parlament, erhalten auch die Bürger anderer Länder der Europäischen Union die Möglichkeit, in Italien für die an Italien zugeschriebenen Vertreter zu wählen, wenn sie einen entsprechenden Antrag bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen Bürgermeister stellen.
Der Antrag – das Formular ist bei der Gemeinde zugänglich oder im Internet unter https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019 erhältlich ‐ muss vor dem 11 Marsch 2024 eingereicht werden oder per Einschreiben bei der zuständigen Gemeinde eingegangen sein.
Im ersten Fall, kann das Unterzeichen des Antrages unter Beisein eines zuständigen Beamten ohne Beglaubigung gestellt werden. Wird der Antrag jedoch auf dem Postweg zugestellt, muss ihm eine unbeglaubigte Fotokopie des Personalausweises beigelegt werden (Art. 38, Absatz 3 DPR 28/12/2000 n. 445).
Im Antrag ist außer Nach‐und Vorname, Geburtsort und Geburtsdatum folgendes anzugeben:
 Die Absicht, das Wahlrecht ausschließlich in Italien auszuüben;
 Staatsangehörigkeit;
 Wohnsitzadresse sowohl in Italien als auch im Herkunftsland;
 Der Besitz der Wählerschaft im Herkunftsland,
 Der Nachweis, dass keine gerichtlichen Maßnahmen anhängig sind, die im Herkunftsland zu einem Verlust der Wahlberechtigung führen können.
Die Gemeindeämter werden in kurzer Zeit die Ergebnisse des Antrages mitteilen; wird der Antrag akzeptiert, so wird dem Antragsteller sowohl ein Wahlausweis, als auch die Adresse des Wahllokals erhalten, wo er wählen kann.

VOTO ALL’ESTERO

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all’estero per i membri del PE spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni.

Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

L’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all’Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l’elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all’AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all’Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Cittadini italiani residente in un Paese non membro dell’Unione Europea

I cittadini italiani residenti nei Paesi NON membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune una cartolina avviso.

ELETTORI CHE SI TROVANO TEMPORANEAMENTE IN UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA PER MOTIVI DI LAVORO O STUDIO

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si svolgeranno in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, gli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari conviventi, possono votare per i membri spettanti all’Italia presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari.

Per essere ammessi al voto è necessario presentare entro il 21 marzo 2024 una domanda – indirizzata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali e da presentare all’Ufficio consolare italiano competente che poi ne curerà l’inoltro – che deve preferibilmente essere redatta utilizzando il modello disponibile al link riportato in calce al presente comunicato.

La richiesta deve riportare l’indicazione specifica dei motivi, di studio o lavoro, per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare e deve essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro/dell’istituto od ente presso cui svolge la sua attività di studio oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che contenga l’indicazione dell’attività di lavoro o studio svolta, ovvero la qualità di familiare convivente.

Le domande possono essere presentate all’Ufficio consolare di competenza

Il termine del 21 marzo 2024 è tassativo e non derogabile (non fa fede il timbro postale per le domande trasmesse in cartaceo): oltre tale data le domande NON potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia (art. 3, comma 6, DL 408/1994).

Modulo domanda temporanei

RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE E CANDIDATI

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Sono disponibili i moduli per la raccolta firme per la presentazione delle liste di candidati.

Possono sottoscrivere le liste i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

E’ possibile firmare presso l’Ufficio Elettorale , negli orari di apertura al pubblico

Liste depositate per cui si raccolgono le firme:

– Lista DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE

 

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