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News 2011

A partire dal 1° febbraio 2011 l'art. 1, comma 20, della Legge 13 dicembre 2010 n.220 "Legge di stabilità 2011" ha modificato la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso.

Inoltre l'art. 23, comma 31 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011) ha introdotto il "RAVVEDIMENTO SPRINT" *

Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472

FATTISPECIE

MODALITA'

RAVVEDIMENTO

 SANZIONI

in vigore fino al 31 gennaio 2011

NUOVE

SANZIONI


* RAVVEDIMENTO SPRINT

Omesso o parziale versamento acconto e/o saldo

Versamento entro 14 giorni dalla scadenza

-

0,2% per ciascun giorno di ritardo

(1/15 del 30%)

RAVVEDIMENTO BREVE

Omesso o parziale versamento acconto e/o saldo

Versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza

2,5%

(1/12 del 30%)

3%

(1/10 del 30%)

RAVVEDIMENTO LUNGO

Omesso o parziale versamento acconto e/o saldo

Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione dell'errore.

3%

(1/10 del 30%)

3,75%

(1/8 del 30%)

OMESSA DICHIARAZIONE

Presentazione della dichiarazione entro 90 gg. dalla scadenza.

Pagamento della sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione.

1/12 del minimo

1/10

del minimo

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